Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

19/10/2021 - Il lavoratore straniero e l’autocertificazione dei redditi.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

In ordine alla prova dei redditi in una controversia con l’Inps, qualora il lavoratore straniero sia di un Paese per cui non è stato identificato l’ente certificatore, si può provvedere con una autocertificazione, che fa prova fino a una contestazione dell’Inps.

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Il principio è noto; infatti, si è detto, “la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge n. 114 del 1977 e, poi, dall'art. 1, comma primo, lett. b), del d. P. R. n. 403 del 1998, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lett. o), del d. P. R. n. 445 del 2000, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere dell'art. 2697 cod. civ. (nella specie, la Suprema Corte, applicando tale principio in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, ha anche sottolineato l'onere di una specifica contestazione da parte della pubblica amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., contestazione in difetto della quale la prova del requisito reddituale non è richiesta;  a tali fini, non è necessaria una specifica allegazione, da parte della medesima pubblica amministrazione, di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del predetto requisito)” (v. Cass., sez. un., 3 aprile 2003, n. 5167).