Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

06/10/2021 - Il personale non vaccinato, la sospensione, la mancata prova dell’inesistenza di altre mansioni e le conseguenze sanzionatorie.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

Ai fini della sospensione del personale non vaccinato presente in strutture sanitarie, il datore di lavoro deve dimostrare l’impossibilità di adibirlo ad altre mansioni. In caso di mancata prova della circostanza, il lavoratore ha diritto alla retribuzione, ma non alla riammissione in servizio.

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Il principio è noto. Infatti, “in base agli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione deve essere verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa; solo se ricorre il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta da un istituto di riabilitazione nei confronti di una lavoratrice in possesso di un diploma di perfezionamento in psicomotricità conseguito a seguito di un corso annuale, ma sprovvista del titolo di studio previsto dal decreto legislativo n.502 del 1992 applicabile ratione temporis)” (v. Cass. 9 agosto 2004, n. 15372).