argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
È nulla la clausola di opzione quando celi l'intento fraudolento di vincolare il lavoratore, sino dalla data di assunzione, una volta superato il periodo di prova, all'adempimento dell'obbligazione contenuta nel patto di non concorrenza. In tale caso, l'esercizio della facoltà a torto denominata di opzione costituisce un recesso unilaterale; la relativa disciplina non è applicabile al patto di non concorrenza, che integra una disposizione speciale con obbligo a carico del lavoratore da circoscrivere ex ante a una durata determinata. Tale principio sarebbe eluso dalla previsione del potere di recesso.
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Il principio è noto (v. Cass. 2 gennaio 2018, n. 3).