Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

17/08/2021 - La sospensione della perequazione automatica al costo della vita e le pensione integrativa a carico di fondi aziendali.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

L'art. 59, tredicesimo comma, della legge n. 449 del 1997, che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura retributiva (e non previdenziale). Con riferimento ai titolari di pensione costituita dal trattamento previdenziale obbligatorio e da pensione integrativa a carico di apposito Fondo aziendale, l'adeguamento della pensione spettante non si applica sull'intero importo, ma solo sulla quota parte relativa al trattamento integrativo, mentre resta escluso l'adeguamento della quota di pensione relativa al trattamento obbligatorio.

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Il principio è noto (v. Cass. 7 maggio 2013, n. 10556).