argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il contratto collettivo aziendale non può derogare a quello nazionale delle imprese di logistica e trasporto e, pertanto, poiché questo identifica la discontinuità dell’attività come presupposto di una specifica regolazione aziendale, solo in presenza di tale discontinuità può intervenire l’intesa di secondo livello.
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Il contratto collettivo nazionale non è inderogabile a opera di quello aziendale, che può modificare senza limiti le clausole del contratto di categoria. La tesi opposta è enunciata senza motivazione. Invece, “in tema di determinazione della giusta retribuzione, i contratti collettivi di lavoro costituiscono solo possibili parametri orientativi, e, poiché non esiste nell'ordinamento un criterio legale di scelta in ipotesi di plurime fonti collettive, il Giudice di merito può fare riferimento al contratto collettivo aziendale anziché a quello nazionale, in quanto rispondente al principio di prossimità all'interesse oggetto di tutela, seppure peggiorativo rispetto al secondo e seppure intervenuto in periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro; in caso contrario, si introdurrebbe, in modo surrettizio, un principio di inderogabilità del contratto collettivo nazionale in forza di quello aziendale, principio sussistente solo rispetto al contratto individuale” (v. Cass. 31 gennaio 2012, n. 1415).