argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la sua condotta contribuisce alla produzione dell'evento, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno sia chiamato a rispondere, dal momento che, in tema di responsabilità sia contrattuale, sia extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile sul piano causale a più persone, ai fini della responsabilità solidale basta che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause nella produzione dei danni.
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Il principio è noto; v. Cass. 9 aprile 2014, n. 8372.