argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Qualora abbia luogo un trasferimento di ramo di azienda, il lavoratore in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell’art. 31 St. lav. è trasferito al nuovo datore di lavoro ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., se il suo rapporto è riconducibile al ramo.
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Il principio è fondato. Se mai, il problema è la dimostrazione della riconducibilità del rapporto al ramo trasferito e tale è una questione di fatto.