argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
L’art. 13, comma sesto, secondo periodo, del decreto legislativo n. 38 del 2000, è illegittimo sul piano costituzionale nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti e concorrenti, il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale debba essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, secondo quanto dispone l’art. 13, comma sesto, primo periodo, dello stesso decreto n. 38 del 2000.
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Si legge in motivazione: “il medico legale andrà a scorporare dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico quelli riconducibili alla preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore dell’integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede (…) appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima”.