argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La cessione di ramo di azienda presuppone quella di un complesso di beni che, dal punto di vista oggettivo, si presenti quale entità dotata di una sua autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni o di servizi; elemento costitutivo della cessione è l’autonomia funzionale del ramo ceduto ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere a uno scopo produttivo con i suoi mezzi. L’indagine non si deve basare sull’organizzazione successiva alla cessione, anche grazie alle eventuali integrazioni, ma su quella consentita al momento del trasferimento. Poiché, ai fini dell’identificazione del ramo, la decisione presuppone la selezione di più circostanze, chi ricorra avanti al giudice di legittimità non può invocare una diversa combinazione di tali elementi o un loro differente apprezzamento, poiché ciò sarebbe estraneo al sindacato della Suprema Corte.
» visualizza: il documento (Cass. 16 marzo 2021, n. 7364. )Articoli Correlati: ramo di azienda - giudice di legittimità - trasferimento
Mentre il concetto di ramo di azienda è quello tradizionale, per espressa affermazione della sentenza, è innovativa la precisazione sui limiti del sindacato del giudice di legittimità.