argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il datore di lavoro deve verificare la necessità di particolari misure di sicurezza con riguardo a mansioni di specifica pericolosità, che, per esempio, comportino la detenzione temporanea di somme di denaro e in contesti nei quali possono avere luogo aggressioni. Per un cassiere della Spa Poste italiane non sono presidi sufficienti contro il rischio di rapina il cosiddetto roller cash, le videocamere o i pulsanti di allarme remoto.
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Nello stesso senso, v. Cass. 18 novembre 2019, n. 29879, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Il principio di diritto è corretto, sebbene la valutazione nel merito della questione sia molto delicata e opinabile. Fermo il fatto che la valutazione deve essere compiuta ex antea, vi erano altre, specifiche forme di protezione dell’incolumità del portiere? E’ arduo dare una risposta. Soprattutto, se quelle utilizzate erano insufficienti, quali diverse regole cautelari sarebbero state da rispettare? Come è ovvio, la risposta spetta al giudice di merito e, dalla sintetica motivazione dell’ordinanza di legittimità non si comprende (ma non era necessario) se il giudice di merito avesse identificato in positivo le regole cautelari violate.