Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

07/03/2019 - Il contratto a tempo determinato, la sostituzione e la specificazione della motivazione.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita a una singola persona, ma a una funzione produttiva specifica, scoperta, l'apposizione del termine è legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti (da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse) risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati per nome, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

» visualizza: il documento (Cass. 6 febbraio 2018, n. 3463, ord.) scarica file

Articoli Correlati: contratto a tempo determinato - causale

Il principio è consolidato. V. Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577, per cui, “nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l'indicazione nell'atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell'inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire; inoltre, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, la Suprema Corte ha ritenuto motivato bene, e come tale incensurabile, l'accertamento effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all'ambito territoriale dell'ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, del personale a tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive)”.