argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Anche negli enti pubblici economici esiste un potere, di matrice pubblicistica, di nominare e revocare gli organi e gli stessi principi si applicano alla nomina del direttore generale, se la disciplina regionale la riconduce a una funzione pubblicistica. In tale caso, la nullità della nomina privi di effetti il derivato contratto individuale.
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Il principio di diritto è importante, soprattutto, rileva la necessità di interpretare la disciplina regionale, affinché si possa stabilire il rilievo pubblicistico della nomina del direttore generale, la cui posizione, nel caso di specie, è stata equiparata a quella degli organi dell’ente.