Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

19/02/2021 - Il risarcimento del danno erariale, il comportamento colposo del difensore dell’ente pubblico e la quantificazione del risarcimento del danno.

argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa

Il funzionario del settore degli affari legali di un ente pubblico risponde per una errata impostazione di un atto difensivo, in particolare per la mancata riproposizione in appello di una questione considerata assorbita dal giudice di primo grado. Il risarcimento del danno dovuto deve essere quantificato in misura proporzionale rispetto all’importo di discussione, in considerazione delle probabilità di successo della tesi pretermessa, se fosse stata riproposta.

» visualizza: il documento (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, 7 gennaio 2021, n. 4 del 2021. ) scarica file

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Il caso è insolito, ma il principio di diritto è noto. Infatti, “il danno da perdita di chance in linea di principio può essere liquidato con l’assunzione come parametro di valutazione dell'utile economico realizzabile dal danneggiato, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo” (v. Tar Lazio Roma, sez. III bis, 5 gennaio 2018, n. 71), poiché, “in materia di responsabilità civile della pubblica amministrazione, la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile (chance) configura una lesione del diritto all'integrità del proprio patrimonio, la cui risarcibilità è conseguenza del verificarsi di un danno emergente da perdita di possibilità attuale e non di un futuro risultato utile. Tale danno deve essere liquidato con l’assunzione come parametro di valutazione dell'utile economico realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo” (v. Tar Campania, Salerno, sez. II, 31 luglio 2014, n. 1454). Quindi, “nel caso in cui non sia possibile acquisire alcuna certezza su quale sarebbe stato l'esito della procedura in mancanza della violazione riscontrata, si può lamentare solo la perdita di chance e la somma commisurata all'utile di impresa deve essere ridotta in proporzione in ragione delle concrete possibilità di vittoria risultanti dagli atti della procedura” (v. Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5725). In sostanza, il danno deve “essere liquidato in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili e con l’assunzione, come parametro di valutazione, del vantaggio patrimoniale e non patrimoniale realizzabile, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo” (v. Cass. 13 dicembre 2001, n. 15759; v. anche Trib. Bologna 28 settembre 2009, in Giur. it. rep., 2009; Trib. Monza 7 aprile 2008, ibid., 2008).