argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora il contratto collettivo nazionale preveda una cosiddetta indennità una tantum e inserisca una cosiddetta clausola di riproporziomento, l’indennità è dovuta in proporzione al periodo di servizio effettivo successivo alla scadenza del precedente contratto nazionale e anteriore alla stipulazione del nuovo.
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L’interpretazione è convincente e basata su chiare indicazioni testuali.