argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il contratto di lavoro a tempo parziale è nullo per difetto dei requisiti di forma in caso di indeterminatezza dell’orario da svolgere; il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive rispetto all’orario a tempo pieno non svolto, solo dopo la costituzione in mora del datore di lavoro.
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Il principio è noto; v. Cass. 30 maggio 2019, n. 14797, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.