argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il fatto che il datore di lavoro non fornisca i capi di vestiario dovuti è un inadempimento contrattuale, ma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno solo se dimostri un reale pregiudizio.
» visualizza: il documento (Cass. 30 ottobre 2020, n. 24147, ord.. )Articoli Correlati: inadempimento - capi di vestiario - risarcimento del danno
Il principio è noto ed esatto; infatti, si è detto, “in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, assunto per contratto, di fornitura ai dipendenti di ‘vestiario uniforme’, ove, al fine di adempiere alla propria obbligazione di indossare in servizio abiti ‘uniformi’, il dipendente sia costretto ad acquistare a proprie spese abiti che, per tipo e foggia, non avrebbe comperato, il datore di lavoro è tenuto a risarcirgli il danno rappresentato dal costo aggiuntivo incontrato per detto acquisto, giacché è una perdita patrimoniale riconducibile in modo immediato e diretto all'inadempimento, secondo regole di normalità e tenuto conto del principio, desumibile dall'art. 1225 cod. civ., relativo al giudizio ipotetico di differenza tra la situazione quale sarebbe stata senza il verificarsi del fatto dannoso - inadempimento e quella avvenuta” (v. Cass. 19 settembre 2008, n. 23897).