Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

29/10/2020 - L’ordinamento universitario rumeno, i rapporti successivi al raggiungimento dell’età pensionabile e la disciplina comunitaria sul rapporto a tempo determinato.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

Gli artt. 1 e 2 della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso per cui non si applicano a una normativa nazionale in forza della quale, tra i docenti di un istituto universitario che continuano a esercitarvi la loro professione dopo avere raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge, solo i docenti che possiedono la qualifica di supervisore di tesi di dottorato possono conservare lo status di docente di ruolo, mentre i docenti che non abbiano tale qualifica, possono stipulare con tale istituto solo contratti di lavoro a tempo determinato, associati a un regime di retribuzioni inferiori a quelle concesse ai docenti di ruolo. La clausola 4, punti 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui osta all’applicazione di una normativa nazionale in forza della quale tra i docenti di un istituto universitario che continuino a esercitarvi la loro professione dopo avere raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge, solo i docenti che possiedono la qualifica di supervisore di tesi di dottorato possono conservare lo status di docente di ruolo, mentre i docenti che non abbiano tale qualifica, possono stipulare con tale istituto solo contratti di lavoro a tempo determinato, associati a un regime di retribuzioni inferiori a quelle concesse ai docenti di ruolo, purché la prima categoria di docenti sia formata da lavoratori a tempo indeterminato comparabili a quelli rientranti nella seconda categoria e la disparità di trattamento attinente, in specie, a detto regime retributivo non sia giustificata da ragioni oggettive, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 8 ottobre 2020, C. n. 644 del 2019, Prof. FT c. Universitatea Lucian Blaga Sibiu e altri. ) scarica file

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La particolare natura dell’ordinamento universitario rumeno (di difficile comprensione) limita il rilievo generale della pronuncia.