argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Tra persone legate da vincoli di parentela o affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione
» visualizza: il documento (Cass. 30 settembre 2020, n. 20904, ord.. )Articoli Correlati: parentela - affinità - gratuità
Il principio è noto. Infatti, si è detto, “per la prova di un rapporto di lavoro tra persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, anche non conviventi, sussiste una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative e, quindi, di una loro offerta non in adempimento di obblighi derivanti dall'esecuzione di un rapporto di lavoro, bensì di doveri sorti affectionis vel benevolentiae causa. Ciò non significa che tale presunzione si debba considerare assoluta o così rigorosa, come nel caso del rapporto di lavoro tra coniugi, da escludere in modo assoluto la prova contraria” (v. Cass. 28 novembre 2003, n. 18284).