argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
A proposito della domanda formulata ai sensi dell’art. 15, comma terzo, del decreto – legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, in ordine all’idoneità dei dispositivi di protezione individuale, l’Inail deve applicare l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e il provvedimento negativo deve essere preceduto dalla comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza. In difetto, sussistono i presupposti per un ordine di riesame dell’istanza con decreto, adottato inaudita altera parte.
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Tar Lazio, Roma, sezione terza quater, 13 luglio 2020, n. 4798, decr., sull’obbligo di risposta dell’Inail. Il provvedimento è pubblicato su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.