argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nell’ambito del procedimento regolato dall’art. 1, comma quarantaseiesimo ss., della legge n. 92 del 2012, non vi sono preclusioni alle attività processuali delle parti; per esempio, se, nel procedimento a cognizione sommaria, è prodotto un documento in copia e si rinuncia a depositare l’originale, questo può essere prodotto nel giudizio di cognizione.
» visualizza: il documento (Cass. 14 luglio 2020, n. 14976, ord.. )Articoli Correlati: giudizio di opposizione - deposito - attività processuali
Sebbene investa la materia processuale, l’ordinanza merita di essere ricordata, per il particolare profilo inerente l’attività delle parti nel giudizio di opposizione.