argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Si chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni: se gli artt. 20, 21, 31, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le direttive n. 1999 / 70 / Ce sul lavoro a tempo determinato (clausole 2 e 4), n. 1997 / 81 / Ce sul lavoro a tempo parziale (clausola 4), n. 2003 / 88 / Ce sull’orario di lavoro (art. 7), n. 200 / 78 b/ Ce (art. 1, comma secondo, lett. a), in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana della legge n. 374 del 1991 e successive modificazioni e del decreto legislativo n. 92 del 2016, come interpretata in modo costante dalla giurisprudenza, secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, esclusi in modo completo da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale al lavoratore subordinato pubblico; se i principi comunitari in tema di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e, in particolare, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico; se la clausola 5 dell’accordo quadro Cedu, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce, osti all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui l’incarico a tempo determinato dei giudici di pace quali giudici onorari, in origine fissato in otto anni (quattro più quattro) possa essere in modo sistematico prorogato di ulteriori quattro anni senza la previsione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna sanzione effettiva e dissuasoria”.
» visualizza: il documento (Tar Emilia – Romagna, Bologna, sezione prima, 1° giugno 2020, n. 363)Articoli Correlati: giudice di pace - rinvio pregiudiziale
Cons. Stato, sezione quinta, 21 febbraio 2020, n. 1326, Cass. 4 gennaio 2018, n. 99, e Cass. 9 settembre 2016, n. 17862, tutte pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Sono tutte nel senso di escludere l’equiparazione dei giudici di pace ai lavoratori subordinati. Sulla pretesa illegittimità dell’ordinamento italiano, v. Comitato europeo dei diritti sociali 16 novembre 2016, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.