argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di trasferimento di una azienda costituita da una farmacia, il mancato avverarsi della condizione sospensiva prevista dall’art. 12, secondo comma, della legge n. 475 del 1968, cioè l’autorizzazione della Regione, fa sì che il contratto non abbia effetti, così che i rapporti di lavoro restano in capo al cedente. L’acquirente non è responsabile ai sensi dell’art. 2112 cod. proc., poiché non è, né è mai stato cessionario e non rispondente dei debiti del cedente.
» visualizza: il documento (Cass. 18 maggio 2020, n. 9090)Articoli Correlati: trasferimento di azienda - farmacia
La sentenza è convincente; infatti, si è detto, “nella nuova disciplina del servizio farmaceutico introdotta dalla legge n. 475 del 1968, è consentito il trasferimento della titolarità di farmacia nel concorso di determinate condizioni, cioè di requisiti di validità del trasferimento stesso, costituiti dal fatto che l'alienante abbia conseguito la titolarità da almeno cinque anni, che l'acquirente sia un farmacista che abbia conseguito la titolarità o sia risultato idoneo in un precedente concorso, e che, inoltre, insieme con il diritto di esercizio della farmacia, sia trasferita anche l'azienda commerciale connessa; nel concorso di detti requisiti, il trasferimento è valido e operante inter partes, anche se il suo effetto principale, cioè quello di consentire all'acquirente di esercitare la farmacia, e l'effetto a esso collegato, cioè il trasferimento dell'azienda farmaceutica, restano sottoposti alla condizione sospensiva del riconoscimento del trasferimento medesimo da parte del medico provinciale, il quale integra un provvedimento amministrativo autorizzatorio, emanato previo controllo dei citati requisiti, nonché previo riscontro della circostanza per cui l'acquirente non ricopra posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici, né eserciti la professione di propagandista di medicinali. Nel vigore della citata legge, come è consentito alle parti, in presenza degli indicati requisiti, di stipulare un contratto di trasferimento della titolarità dell'esercizio farmaceutico, così è consentito alle parti stesse dopo la stipulazione di un preliminare di trasferimento, e sempre nel concorso di quei requisiti, di adire il Giudice ordinario per l'esecuzione in forma specifica del preliminare, senza necessità di ottenere prima il suddetto riconoscimento del medico provinciale, in considerazione del fatto che la sentenza richiesta con tale azione non viene a interferire in alcun modo sulla posizione dei contraenti verso la pubblica amministrazione, ed è idonea a produrre solo gli effetti che avrebbe determinato il trasferimento non stipulato, sicché resta ferma la funzione del successivo riconoscimento del medico provinciale, quale condizione sospensiva, nel senso sopra specificato, degli effetti del trasferimento” (v. Cass. 8 novembre 1983, n. 6587). Ora, l’attività del medico provinciale è sostituita da quella della Regione.