argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il lavoratore che stipuli una transazione con il suo datore di lavoro non può agire contro il committente ai sensi dell’art. 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 76 del 2003, poiché osta l’art. 1304, primo comma, cod. civ.. A nulla rileva la presenza nel contratto di transazione di clausole che deroghino a tale ultima disposizione, poiché le stesse clausole non possono pregiudicare la posizione del debitore solidale, estraneo alla stipulazione.
» visualizza: il documento (Trib. Bari 28 giugno 2022. )Articoli Correlati: transazione - obbligazioni solidali - contratto di appalto
Il caso è insolito e affrontato con maestria; la soluzione è ineccepibile.