argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di applicazione dell’art. 18 St. lav., non impediscono l’applicazione della tutela del quarto comma la complessa ricostruzione della fattispecie e l’articolata motivazione della decisione sull’illegittimità dell’atto.
» visualizza: il documento (App. Milano 23 luglio 2020. )Articoli Correlati: art. 18 St. lav. - licenziamento per giusta causa - licenziamneto per giustificato motivo oggettivo - motivazione del recesso
Il principio di diritto è fondato e convincente; invece, v. Cass. 19 novembre 2019, n. 30070, Cass. 12 dicembre 2018, n. 32158, e a quello della pronuncia Cass. 18 novembre 2019, n. 29893, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Tali tre pronunce danno rilievo alla manifesta infondatezza della motivazione del recesso. Se mai, la decisione in esame non pone il problema dell’onerosità dell’ordine di reintegrazione. A tale proposito, v. Cass. 2 maggio 2018, n. 10435, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Sulla Rivista, nel quarto fascicolo del 2016 e, quindi, nel quarto fascicolo in assoluto, v. Marco Ferraresi, L’obbligo di repechage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e recenti pronunce di legittimità.