Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Le forme di controllo nello Statuto dei lavoratori: orientamenti giurisprudenziali e questioni di attualità (di Ilaria Bresciani (Dottoranda di ricerca dell’Università di Ancona))


Le forme di controllo e i limiti al potere del datore di lavoro disciplinati dagli artt. 1, 2, 3, 5, 6 e 8 Stat. lav. sono legati a una particolare concezione dell’impresa e del modo di organizzare l’attività produttiva che riflette le esigenze e le problematiche proprie del periodo storico e culturale in cui lo Statuto fu emanato. La modernizzazione dei sistemi produttivi, l’e­voluzione del modo di fare impresa e soprattutto i cambiamenti socio-culturali hanno portato la necessità per il datore di lavoro di avvalersi di forme di controllo nuove, dall’im­piego dei più moderni strumenti tecnologici e informatici alle agenzie investigative private, con ciò determinando la nascita di nuove esigenze di tutela.

Forms of control in the Statute of workers: court reports guidelines and current issues

The forms of control and the limits to the power of the employer governed by articles 1, 2, 3, 5, 6 and 8 of the Statute of workers are tied to a particular company’s design and the way of organizing productive activity that reflects the demands and the challenges of cultural and historical period in which the Statute it was issued. The modernization of production systems, the evolution of the way of doing business and especially the socio-cultural changes have brought the need for the employer to use new forms of control, the use of the most modern technological and computer scientists tools to investigative agencies private, thereby resulting in the emergence of new protection requirements.

1. Le forme di controllo nello Statuto dei lavoratori La soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro comporta che il primo non si possa sottrarre a controlli e rende necessario un qualche correttivo all’esercizio del potere, in un’ottica di tutela dei valori fondamentali della persona [1]. La situazione di squilibrio tra le parti è un caratteristica fisiologica del contratto che non si può ritenere colmata dal fatto che oggi in molti casi il lavoratore possieda una certa professionalità, magari di grado elevato; egli dovrà comunque rispondere sulla corretta esecuzione della prestazione e, pertanto, il tema dei limiti al potere di controllo deve essere oggetto di continua attenzione, adeguamento e contemperamento con le nuove necessità legate alla modernizzazione dei sistemi produttivi e soprattutto ai cambiamenti socio-culturali. L’attività di controllo, intesa quale osservazione in senso ampio, può essere finalizzata ad accertare aspetti diversi relativi alla prestazione lavorativa oppure alla persona del lavoratore, e può essere svolta in vario modo, per esempio il datore di lavoro può osservare in prima persona il lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, oppure può incaricare altri soggetti, o ancora può servirsi dell’ausilio di sistemi e strumenti di controllo a distanza [2]. Il radicale mutamento del contesto in cui gli artt. 1, 2, 3, 5, 6 e 8 dello Statuto trovano applicazione, ovvero l’organizzazione produttiva del datore di lavoro, per effetto soprattutto della modernizzazione delle tecniche e degli strumenti impiegati che ha portato a una riorganizzazione dello stesso ambiente e delle modalità di lavoro, impone una rilettura dei poteri di controllo datoriali finalizzata a individuare se vi siano e quali siano i profili di attualità o di obsolescenza di tali disposizioni. Indice significativo in tal senso sono le decisioni giurisprudenziali grazie alle quali si possono trarre considerazioni circa la loro applicazione nei casi pratici [3]. 2. Libertà di manifestazione del pensiero e divieto di indagini sulle opinioni L’art. 1 dello Statuto impone al datore di lavoro di astenersi dall’ostacolare la libera espressione del pensiero dei propri dipendenti, tuttavia, la formulazio­ne generica della norma ha da sempre posto il problema di individuarne i limiti, finora ricondotti dalla giurisprudenza al rispetto della libertà di organizzazione dell’impresa, all’obbligo del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in conformità alle direttive impartite dall’imprenditore, e al rispetto degli obblighi secondari che discendono dal rapporto di lavoro [4]. Ripercorrendo la casistica giurisprudenziale sull’art. 1 dello Statuto, emerge che la norma, fin dalla sua entrata in vigore, ha [continua..]

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