argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In caso di pagamento delle ritenute di acconto da parte del datore di lavoro e a favore dell’erario a seguito di una sentenza poi riformata, il datore di lavoro ha diritto di ottenere la restituzione di quanto versato dall’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 38 del d. P. R. n. 602 del 1973. Al contrario, non può pretendere la restituzione da parte del lavoratore.
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Il principio è consolidato; infatti, si è detto (v. Cass. 25 luglio 2018, n. 19735), “in caso di pagamento delle ritenute di acconto da parte del datore di lavoro e a favore dell’erario a seguito di una sentenza poi riformata, il datore di lavoro ha diritto di ottenere la restituzione di quanto versato dall’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 38 del d. P. R. n. 602 del 1973. Al contrario, non può pretendere la restituzione da parte del lavoratore”.