Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

16/03/2019 - Di nuovo sul pagamento delle ritenute di acconto sulla base di un titolo giudiziale riformato e la restituzione da parte dell’erario.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

In caso di pagamento delle ritenute di acconto da parte del datore di lavoro e a favore dell’erario a seguito di una sentenza poi riformata, il datore di lavoro ha diritto di ottenere la restituzione di quanto versato dall’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 38 del d. P. R. n. 602 del 1973. Al contrario, non può pretendere la restituzione da parte del lavoratore.

» visualizza: il documento (Trib. Catania 29 gennaio 2019. ) scarica file

Articoli Correlati: ritenute d - restituzione ritenute d

Il principio è consolidato; infatti, si è detto (v. Cass. 25 luglio 2018, n. 19735), “in caso di pagamento delle ritenute di acconto da parte del datore di lavoro e a favore dell’erario a seguito di una sentenza poi riformata, il datore di lavoro ha diritto di ottenere la restituzione di quanto versato dall’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 38 del d. P. R. n. 602 del 1973. Al contrario, non può pretendere la restituzione da parte del lavoratore”.