Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

04/07/2019 - Il diritto europeo e il possibile carattere fraudolento di un trasferimento di azienda.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

La direttiva 2001 / 23 / Ce del Consiglio del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese, in particolare il suo art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere interpretata nel senso per cui si applica al trasferimento di una unità di produzione, allorché, da un lato, il cedente, il cessionario o entrambi insieme agiscano ai fini della prosecuzione da parte del cessionario di una attività economica esercitata dal cedente, ma anche in vista della successiva estinzione del cessionario medesimo, nell’ambito di una liquidazione, e, dall’altro, l’unità di cui trattasi, non essendo in grado di raggiungere il proprio scopo economico senza doversi procurare fattori di produzione provenienti da terzi, non sia del tutto autosufficiente, alla condizione, di cui spetta al giudice del rinvio verificare l’adempimento, da un lato, per cui sia rispettato il principio generale del diritto dell’Unione che impone al cedente e al cessionario di non cercare di beneficiare in modo fraudolento e abusivo dei vantaggi che potrebbero trarre dalla direttiva 2001 / 23 e, dall’altro, che l’unità di produzione di cui trattasi disponga di garanzie sufficienti che le assicurino l’accesso ai fattori di produzione di un terzo, al fine di non dipendere dalle scelte economiche effettuate da questo ultimo in via unilaterale (principio di diritto ricavato dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione terza, 13 giugno 2019, C. – n. 664 del 2017, Ellinika Nafpigeia Ae c. Sig. Panagiotis Anagnostopoulos e altri) scarica file

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Il principio di diritto è molto confuso, al punto da essere quasi incomprensibile (e il “quasi” è alquanto benevolo). Invece, il caso è interessante. Dopo un preteso trasferimento di ramo di azienda e il rapido fallimento del cessionario, i suoi dipendenti hanno sostenuto che i rapporti sarebbero proseguiti con il cedente, poiché il ramo non sarebbe stato una entità economica organizzata, in quanto sarebbe stata impossibile la prosecuzione dell’attività produttiva, in carenza dell’autosufficienza. Si legge nella motivazione, con affermazione interessante, ma discutibile: “un insieme di fattori di produzione che tenda, a partire dal trasferimento, a generare uno squilibrio tra input e output nella produzione, rischiando così di condurre al soffocamento di questa ultima e di giungere, progressivamente ma inevitabilmente, alla cessazione dell’attività trasferita, non solo non può essere considerato conforme al requisito di stabilità, ma potrebbe anzi rivelare un intento abusivo degli operatori economici agenti, per sottrarsi alle conseguenze finanziarie negative implicate dalla futura liquidazione dell’entità trasferita, delle quali avrebbe dovuto di norma farsi carico il cedente e che il cessionario non è in grado di assumere”. A prescindere dal riferimento a indeterminate categorie valutative (“inevitabilmente”), si fa dipendere l’esistenza di una entità economica organizzativa dai risultati della successiva attività, in luogo di guardare la sua iniziale conformazione. La domanda dei giudici greci è perspicua, la risposta molto meno.