argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai sensi dell’art. 67, primo comma, lett. m), del d. P. R. n. 917 del 1986, è da considerare professionale e, quindi, esclusa dall’area di operatività della disposizione l’attività paragonabile a quella di un libero professionista.
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La sentenza è interessante, anche perché mancano precedenti specifici sui criteri in forza dei quali si possa rilevare, ai fini dell’applicazione dell’art. 67, primo comma, lett. m), del d. P. R. n. 917 del 1986, il carattere professionale o non professionale dell’attività. In senso opposto (v. Trib. Firenze 7 giugno 2018), si è detto che, “ai sensi dell’art. 67, primo comma, lett. m), del d. P. R. n. 917 del 1986, è da considerare professionale e, quindi, esclusa dall’area di operatività della disposizione l’attività di un socio di una associazione sportiva che, oltre ad allenarsi per la sua disciplina agonistica, svolgesse varie funzioni di assistenza a terzi e di insegnamento in corsi organizzati dalla stessa associazione sportiva”.