argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Sono illegittime le disposizioni della legge della Regione Basilicata n. 38 del 2018, in tema di proroga delle graduatorie, per contrasto con l’art. 1, comma 1148, della legge n. 145 del 2018, vincolante per le Regioni anche in ordine all’efficacia nel tempo delle graduatorie.
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Si legge nella motivazione: l’art. 1 della legge n. 145 del 2018, “nella parte in cui proroga, delimitandole, sia l’efficacia delle graduatorie vigenti, sia la facoltà di assunzione delle pubbliche amministrazioni, al 31 dicembre 2018, stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante per le Regioni”.