Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

09/10/2019 - Il reato di mancato versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali e la successiva ammissione della società datrice di lavoro alla procedura di concordato preventivo.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Qualora sia avviata una procedura di concordato preventivo dopo il momento nel quale l’amministratore di una società avrebbe dovuto versare le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni versate ai lavoratori, il reato si è consumato ed è irrilevante l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Infatti, non ha importanza il fatto che, per l’ammissione al concordato, sia impossibile che la società si avvalga della causa di non punibilità dell’art. 2, comma primo bis, del decreto – legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983. Se mai, l’amministratore si può avvalere di tale clausola di non punibilità facendo fronte con le sue risorse personali.

» visualizza: il documento (Cass. pen. 17 luglio 2019, n. 31327) scarica file

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La sentenza è motivata molto bene e chiarisce come l’amministratore possa comunque beneficiare della causa di non punibilità dell’art. 2, comma primo bis, del decreto – legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 facendo fronte al debito con le sue risorse personali, con la conseguente applicazione dell’art. 1180 cod. civ..