argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora sia avviata una procedura di concordato preventivo dopo il momento nel quale l’amministratore di una società avrebbe dovuto versare le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni versate ai lavoratori, il reato si è consumato ed è irrilevante l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Infatti, non ha importanza il fatto che, per l’ammissione al concordato, sia impossibile che la società si avvalga della causa di non punibilità dell’art. 2, comma primo bis, del decreto – legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983. Se mai, l’amministratore si può avvalere di tale clausola di non punibilità facendo fronte con le sue risorse personali.
» visualizza: il documento (Cass. pen. 17 luglio 2019, n. 31327)Articoli Correlati: concordato preventivo - ritenute assistenziali e previdenziali
La sentenza è motivata molto bene e chiarisce come l’amministratore possa comunque beneficiare della causa di non punibilità dell’art. 2, comma primo bis, del decreto – legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 facendo fronte al debito con le sue risorse personali, con la conseguente applicazione dell’art. 1180 cod. civ..