argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell’art. 19 St. lav., il perimetro della comparazione è costituito dal settore di attività nel quale opera l’impresa o l’unità produttiva interessata, individuato in base all’attività svolta, quale risulta dal registro delle imprese e dagli ulteriori indici oggettivi disponibili, purché coerenti con l’attività esercitata. La rappresentatività comparatamente maggiore deve essere accertata, con riferimento al settore di attività dell’impresa e sul piano nazionale, con una valutazione complessiva dell’associazione sindacale, desunta dalla media tra il dato associativo e quello elettorale, da comparare con la media di rappresentatività calcolata secondo lo stesso criterio ed espressa da tutti i sindacati che hanno sottoscritto il contratto in quel settore.
» visualizza: il documento (Cass. 22 ottobre 2026, n. 27541. )Keywords: rappresentanza sindacale aziendale - maggiore rappresentatività comparativa - media rappresentatività - criteri di calcolo
Non si vede perché al lavoro privato dovrebbe essere applicato il bizzarro e fallimentare principio escogitato (senza successo) per quello [continua ..]