argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
L’attività di biglietteria non richiede l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese della vigilanza privata, poiché non è oggetto dell’attività la conservazione di significativi valori. Può essere applicato il contratto collettivo cosiddetto “multiservizi” e, cioè, quello residuale per le imprese cooperative di lavoro cui non si applichi altro e più specifico accordo collettivo.
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La soluzione è ragionevole, di fronte al carattere sintetico degli atti relativi alla procedura di selezione. Per sua natura, anche sulla base di principi di comune esperienza, la biglietteria non rientra nelle attività di vigilanza privata.