argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
L’annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991 non può essere domandato in modo indistinto da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da coloro che, tra loro, abbiano in concreto subìto un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto al licenziamento.
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Nello stesso senso, v. Cass. 22 luglio 2019, n. 19660, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.