argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il diritto oggetto di un atto transattivo avente natura novativa (cioè funzionale a mutarne titolo o a estinguere le pregresse posizioni soggettive costituendone al loro posto altre autonome e distinte) si sottrae al termine prescrizionale proprio (in ipotesi inferiore a quello ordinario) ed è soggetto all'ordinario termine prescrizionale decennale. Al diritto ad un compenso nascente da un accordo transattivo non avente natura novativa si applica la prescrizione quinquennale prevista per i crediti di lavoro dall'art. 2948, n. 4, cod. civ..
» visualizza: il documento (Cass. 10 giugno 2025, n. 15501, ord.. )Articoli Correlati: transazione non novativa - termine di prescrizione - termine ordinario di prescrizione - compenso da un accordo transattivo
Nello stesso senso, v. Cass. 11 agosto 2000, n. 10657.