argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 1, comma quarantunesimo, della legge n. 92 del 2012, la produzione di effetti retroattivi del licenziamento riguarda i soli diritti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Se il primo ha eseguito la prestazione, l’effetto estintivo si produce con la sua cessazione. Quindi, la data di cessazione del rapporto è quella data dalla comunicazione del licenziamento.
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La norma interpretata è a dire poco singolare; la soluzione fornita è l’unica ragionevole.