argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Rientrano nella piena discrezionalità del legislatore le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni previdenziali.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 14 febbraio 2025, n. 19. )Articoli Correlati: discrezionalità legislativa - prestazioni previdenziali
La scelta normativa (art. 1, comma trecentonovesimo, della legge n. 197 del 2022) è stata difesa perché si risolverebbe “in un mero raffredamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionali”.