Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

08/05/2024 - Di nuovo sul trasferimento del ramo di azienda e sulla ripartizione dell’onere della prova.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

Ai fini del trasferimento di ramo di azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e, quindi, di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente, a prescindere dal contratto di fornitura di servizi che sia stipulato tra le parti.

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