argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di cantieri mobili, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non si deve limitare a considerare il mero rischio interferenziale, ma deve vigilare sull’osservanza del piano di sicurezza e di coordinamento, così che risponde dell’inadeguatezza strutturale del ponteggio.
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V. Cass. pen. 30 giugno 2021, n. 24915, pubblicata su questo Sito, per cui “in tema di lavori edili e di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività, demandato al datore di lavoro e al preposto. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve adeguare il piano di sicurezza all’evoluzione dell’attività e sospenderla in caso di pericolo grave e immanente”. I due principi di diritto non sono in contraddizione.