argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Con riferimento alle fattispecie disciplinari previste dall’art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, cioè, per la previsione sulla fattispecie disciplinare della falsa attestazione della presenza in servizio del lavoratore, l’illecito esiste non solo nel caso di alterazione o di manomissione del sistema, ma della risultanza non corrispondente al vero del fatto che il lavoratore sia rimasto in ufficio durante l’intervallo di tempo compreso fra le timbrature o le registrazioni di entrata e di uscita. Tuttavia, il giudice deve indagare sulle circostanze del fatto e sulla sua gravità, poiché potrebbe dipendere da circostanze giustificatrici o da mera colpa.
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Il principio è stato enunciato anche a proposito delle assenze ingiustificate. Infatti, si è detto, “ai sensi dell’art. 55 quater, lett. b), del decreto legislativo n. 165 del 2011, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di lavoro pubblico, l’assenza priva di giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio consente l’intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, purché non ricorrano elementi che assurgano a scriminante della condotta tenuta dal lavoratore tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa”; v. Cass. 19 settembre 2016, n. 18326, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.