argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Sarebbe fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, secondo comma, del regio decreto – legge n. 636 del 1939, convertito dalla legge n. 1272 del 1939, nella parte in cui, in tema di pensione di reversibilità, regola la concorrenza del figlio nato fuori dal matrimonio e quella del coniuge superstite, non genitore del primo. Tuttavia, la questione di legittimità costituzionale è inammissibile, perché il suo accoglimento postulerebbe la rideterminazione delle quote, attività riservata alla discrezionalità del legislatore.
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La sentenza desta delicati problemi di carattere costituzionale e serie perplessità sulla perspicuità della decisione. Si può pensare che una norma illegittima sul piano costituzionale debba essere applicata?