argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di previdenza complementare, l’art. 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e l’art. 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, nel consentire la cosiddetta portabilità o il riscatto della posizione individuale, si applicano a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, a prescindere dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, anche a quelli funzionanti secondo il sistema cosiddetto a ripartizione e a prestazioni definite, specificando che nei fondi a prestazione definita la posizione individuale del lavoratore debba essere parametrata non solo ai contributi versati, ivi compresi quelli datoriali, ma anche ai rendimenti che abbiano prodotto.
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 14 aprile 2022, n. 12209. )Articoli Correlati: previdenza complementare - riscatto - portabilità
La sentenza era attesa e rappresenta un punto di riferimento voluto per le numerose controversie in merito.