Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

03/05/2022 - La cosiddetta portabilità o il riscatto delle quote dei fondi di previdenza complementare.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

In tema di previdenza complementare, l’art. 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e l’art. 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, nel consentire la cosiddetta portabilità o il riscatto della posizione individuale, si applicano a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, a prescindere dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, anche a quelli funzionanti secondo il sistema cosiddetto a ripartizione e a prestazioni definite, specificando che nei fondi a prestazione definita la posizione individuale del lavoratore debba essere parametrata non solo ai contributi versati, ivi compresi quelli datoriali, ma anche ai rendimenti che abbiano prodotto.

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La sentenza era attesa e rappresenta un punto di riferimento voluto per le numerose controversie in merito.