argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora un lavoratore pubblico sia sospeso ai sensi dell’art. 4 della legge n. 97 del 2001, solo a seguito di un atto di riammissione in servizio la sua assenza è ingiustificata. Non ha tale natura l’assenza successiva alla sentenza di assoluzione, ignota alla pubblica amministrazione e non trasmessa dallo stesso lavoratore.
» visualizza: il documento (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5813. )Articoli Correlati: sospensione del rapporto - lavoro pubblico - sentenza di assoluzione
Il principio di diritto è di evidente fondatezza; il ritardo nella comunicazione della sentenza di assoluzione non ha alcunché a che vedere con l’assenza ingiustificata.