argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il risarcimento del danno da dequalificazione non può essere determinato sulla scorta della retribuzione e in funzione della sua entità. E’ preferibile assumere come parametro l’importo del danno biologico da inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell’art. 139, comma primo, del decreto legislativo n. 209 del 2005, se del caso scorporando la componente assorbita dal risarcimento riconosciuto a titolo di danno biologico permanente, con la moltiplicazione dell’importo per il periodo di dequalificazione.
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La decisione è molto bene motivata ed è convincente nella parte in cui critica la quantificazione in funzione della retribuzione. Il diverso parametro di determinazione del danno è sensato e dovrebbe portare a risultati più equilibrati, soprattutto perché, come si osserva in motivazione, elimina l’elemento incerto della riduzione proporzionale della retribuzione ai fini della stessa quantificazione.