Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

09/11/2021 - L’aspettativa per ragioni sindacali e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Poiché il collocamento in aspettativa del lavoratore comporta soltanto una sospensione delle obbligazioni sinallagmatiche delle parti, obbligazioni che riprendono vigore alla cessazione del periodo di aspettativa, non è configurabile una incompatibilità tra la concessione dell'aspettativa e l'intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, poiché può emergere durante il periodo di aspettativa la necessità di eliminare il posto di lavoro che il lavoratore tornerebbe a occupare al suo rientro in azienda.

» visualizza: il documento (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30495.) scarica file

Articoli Correlati: ragioni sindacali - licenziamento - giustificato motivo oggettivo - posto di lavoro

Il principio di diritto è convincente: v. Cass. 6 luglio 1998, n. 6563.