Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

15/02/2021 - Il trattamento pensionistico volontario e la discriminazione ai danni delle lavoratrici.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 79 / / / Cee del Consiglio del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso per cui non osta a una normativa nazionale che, in caso di pensionamento volontario e anticipato di un lavoratore affiliato al regime generale di previdenza sociale, subordina il suo diritto a una pensione anticipata alla condizione per cui il suo importo sia almeno pari a quello al quale avrebbe diritto all’età di sessantacinque anni, quandanche tale normativa ponga in una posizione di particolare svantaggio le lavoratrici rispetto ai lavoratori, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare, purché tale conseguenza sia giustificata da obbiettivi legittimi di politica sociale estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (principio di diritto ricavato da quello enunciato nella decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 21 gennaio 2021, C. – n. 843 del 2019, Instituto nacional de la seguridad social c. la Signora Bt. ) scarica file

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Oltre a essere stato scritto in un italiano precario, il principio di diritto è oscuro, a volere essere benevoli. La disposizione in esame riguarda sia uomini, sia donne, ma, sulla base di dati statistici, il giudice nazionale ha rilevato il maggiore pregiudizio di queste ultime. Le conclusioni sulle risultanze dei dati statistici sono dubitative, come quelle sugli obbiettivi perseguiti dalla regolazione nazionale. Tuttavia, si legge: “se è vero che considerazioni di bilancio non possono giustificare una discriminazione a sfavore di uno dei sessi, gli obbiettivi consistenti nell’assicurare il finanziamento sostenibile delle prestazioni pensionistiche possono, per contro, essere considerati, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri, obbiettivi di politica sociale estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso”.