argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’accoglienza di disabile grave non autosufficiente all’interno di strutture residenziali, una volta accertata per qualsiasi ragione la necessità, in ragione delle condizioni personali dell’interessato, deve essere attuata da parte degli enti preposti all’assistenza per effetto dell’art. 22, lett. g), della legge n. 328 del 2000, senza che sia possibile condizionarla al previo impegno al pagamento parziale o totale dei relativi costi da parte dello stesso interessato o dei suoi familiari (principio di diritto enunciato in motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 29 ottobre 2020, n. 23932, ord.. )Articoli Correlati: diritto del disabile - accoglienza in centri specializzati
Il principio di diritto è importante e di grande interesse sia teorico, sia applicativo.