argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Le cosiddette carte di libera circolazione dei dipendenti o dei pensionati ferroviari non rientrano nella nozione di retribuzione quale criterio di computo dell’indennità di mancato preavviso, poiché il godimento del beneficio è svincolato dalla natura e dalle modalità della controprestazione.
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La decisione non riguarda i profili previdenziali, ma, nonostante questa precisazione, la soluzione lascia qualche perplessità, poiché, come deve riconoscere la sentenza, “l’agevolazione di libera circolazione riconosciuta è ancorata allo status di dipendente”. Non è ciò sufficiente perché ne possa essere ravvisato il carattere retributivo?