Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

21/08/2020 - Una non condivisibile ordinanza sui licenziamenti collettivi.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Ai fini dell’identificazione dei cinque licenziamenti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 24 della legge n. 223 del 1991, rilevano anche le risoluzioni consensuali collegate alla mancata accettazione di un trasferimento.

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Non si comprende come la controversia sia stata decisa con ordinanza, visto il carattere innovativo della questione. Infatti, in senso opposto si è detto, “ai fini della sussistenza di un licenziamento collettivo e dell’applicabilità della relativa disciplina, il termine ‘licenziamento’ deve essere inteso in senso tecnico, poiché non si può parificare a esso qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti” (v. Cass. 29 marzo 2010, n. 7519). L’ultima soluzione non è condivisibile, a tacere dell’ermetica motivazione; la risoluzione consensuale è istituto diverso dal licenziamento e la “mancata accettazione di un trasferimento” è il suo motivo e non si comprende come possa essere determinato in modo oggettivo.