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Il reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica
Maria Giovanna Greco, Ricercatrice di diritto del lavoro nell’Università di Parma
L’articolo si occupa del tema del reclutamento del personale nelle società controllate da pubbliche amministrazioni. Partendo da un breve esame della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del T.U. del 2016, l’autore si sofferma soprattutto sull’analisi della natura giuridica delle procedure selettive previste per le assunzioni, sulle conseguenze nelle ipotesi di violazione di tali procedure e sulla convertibilità in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro flessibili illegittimi.
The article deals with the theme of employee recruitment in government-controlled companies. Starting from a brief examination of the law provisions in force before the Legislative Decree no. 175/2016 entered into force, the author analyses the legal nature of the selection recruitment process, the consequences in case of violation of these process and the possibility of conversion of unlawful flexible employment contract into employment contract of indefinite duration.
Keywords: government-controlled companies – employee recruitment – legal nature of selection recruitment process – violation of procedures
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Sommario:
1. Premessa - 2. La disciplina sul reclutamento del personale nelle societā pubbliche nel vigore della normativa del 2008 - 3. I vincoli di spesa per il reclutamento del personale - 4. Le procedure selettive: il campo di applicazione - 5. La natura giuridica delle procedure di selezione e le conseguenze in caso di violazione - 6. Sulla convertibilitā dei contratti di lavoro flessibili stipulati dalle societā controllate dalla P.A. - NOTE
1. Premessa
La riforma della pubblica amministrazione introdotta dalla legge n. 124/2015 (c.d. Riforma Madia) ha previsto all’art. 18 una delega al Governo in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche [1]. Oggetto della delega era la semplificazione e il riordino della disciplina delle società a controllo pubblico costituita, fino a quel momento, da norme succedutesi nel tempo, per far fronte a esigenze estemporanee, dislocate in diverse fonti normative e prive di una visione di insieme. Il d.lgs. n. 175/2016, attuativo della suddetta delega, si è mosso in tale direzione e ha quantomeno il pregio di offrire una visione organica della materia. Tuttavia, il riordino e la razionalizzazione della disciplina non è l’unica finalità perseguita dal legislatore delegato. Traspare, infatti, in modo evidente una sfiducia nel coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni nella gestione dell’attività di impresa, che culmina nel divieto per le P.A. di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni (anche di minoranza) in «società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» (art. 4, d.lgs. n. 175/2106). Il divieto per le pubbliche amministrazioni di assumere la qualità di socio nelle società di capitali è probabilmente una reazione ai problemi emersi con [continua ..]
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2. La disciplina sul reclutamento del personale nelle societā pubbliche nel vigore della normativa del 2008
L’art. 18 della legge n. 133/2008, di conversione del d.l. n. 118, prevedeva un sistema di reclutamento per le società partecipate simile a quello in vigore per il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La disciplina, però, non era unica per tutte le società pubbliche, ma articolata su più livelli. Il primo comma della norma, infatti, sanciva che le società a totale partecipazione pubblica e che gestivano servizi pubblici locali dovessero adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per tali società, quindi, era esclusa in radice la possibilità di assunzione diretta e, sebbene attraverso provvedimenti propri, potevano reclutare il personale o conferire incarichi di lavoro autonomo solo attraverso un sistema se non del tutto coincidente quantomeno molto simile a quello in vigore per le Pubbliche Amministrazioni [6]. Il Consiglio di Stato con riferimento a tale disciplina aveva precisato che per l’assunzione del personale aveva valenza pregnante il rispetto dei principi di cui agli artt. 97 e 98 Cost. Pertanto, le società controllate da enti pubblici e che erogano servizi pubblici dovevano «impiegare selezioni imparziali, trasparenti, pubbliche, ancorate a sistemi oggettivi e [continua ..]
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3. I vincoli di spesa per il reclutamento del personale
La disciplina sul reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica è oggi contenuta all’art. 19 T.U. n. 175/2016. La norma prevede due blocchi di previsioni, i primi quattro commi dedicati alle procedure selettive vere e proprie e i commi da 5 a 7 riguardanti il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni. Infatti, è necessario chiarire in primo luogo che le società controllate da pubbliche amministrazioni oltre all’obbligo di adottare specifiche procedure di selezione sono soggette ai vincoli imposti dal socio pubblico. Se le società private possono decidere se e quanto assumere senza alcun vincolo di legge, le società a controllo pubblico devono garantire, tramite propri provvedimenti, il concreto perseguimento degli obiettivi «sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale», fissati dalle amministrazioni pubbliche socie. Sebbene l’art. 19 parli genericamente di “amministrazioni socie” deve ritenersi che il legislatore intenda riferirsi alle sole amministrazioni che detengono il controllo della società pubblica, in caso contrario la disposizione non avrebbe senso [11]. Parte della dottrina ha rilevato che la formulazione del comma 5 dell’art. 19, d.lgs. n. 175/2016 che fa [continua ..]
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4. Le procedure selettive: il campo di applicazione
Il secondo comma dell’art. 19 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica impone alle società controllate di stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso in cui la società partecipata ometta l’adozione dei suddetti provvedimenti trova diretta applicazione il suddetto art. 35. Il legislatore ha scelto di prevedere un unico sistema di reclutamento senza più distinguere tra società totalmente partecipate che gestivano servizi pubblici locali e le altre società partecipate superando, quindi, i problemi interpretativi sorti durante la vigenza della precedente disciplina. La scelta è caduta sul modello più rigido di selezione (previsto dal primo comma dell’art. 18 della legge n. 133/2008) valido oggi per tutte le assunzioni nelle c.d. società pubbliche. A differenza della precedente disciplina viene affrancato dal rispetto di procedure selettive l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo che, semmai, saranno vincolati al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016). Il legislatore, confermando quanto già previsto nel 2008, ha scelto un modello di reclutamento che ricalca quello applicabile alle pubbliche amministrazioni [continua ..]
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5. La natura giuridica delle procedure di selezione e le conseguenze in caso di violazione
Una delle questioni teoriche più significative in materia di reclutamento è l’indagine sulla natura giuridica delle procedure selettive. Più precisamente è necessario stabilire se le stesse siano da qualificarsi come pubbliche e quindi attuative dei principi di cui all’art. 97 Cost. La Corte costituzionale [28], con riferimento alla disciplina di cui all’art. 18, comma 1, d.l. n. 112/2008, sostanzialmente ripresa dall’art. 19 T.U. sulle società partecipate, ha espressamente qualificato il suddetto art. 18 come norma interposta rispetto al parametro costituzionale di cui all’art. 97. Tale pronuncia ha portato la giurisprudenza a ritenere che «il solo mutamento della veste giuridica dell’ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici ove la privatizzazione non assuma anche connotati sostanziali, tali da determinare l’uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica» [29]. Tuttavia, si deve tener conto che la nota pronuncia della Corte costituzionale del 2011 riguardava un caso in cui non si controverteva sull’applicazione della regola del concorso, ma sull’illegittimità dei meccanismi automatici di stabilizzazione disciplinati da una legge regionale in favore del personale di una precedente impresa o società affidataria dell’appalto, senza alcuna forma [continua ..]
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6. Sulla convertibilitā dei contratti di lavoro flessibili stipulati dalle societā controllate dalla P.A.
Uno dei problemi principali al centro del dibattito dottrinario e giurisprudenziale riguarda la convertibilità o meno dei contratti di lavoro flessibili illegittimi stipulati dalle società partecipate. Come è noto, infatti, mentre nel lavoro privato la sanzione prevista per i contratti non standard illegittimi è la conversione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, nel pubblico impiego tale soluzione è espressamente esclusa dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. Sotto la vigenza della vecchia disciplina si erano formati tre diversi orientamenti, soprattutto nella giurisprudenza di merito [39]. Secondo un primo orientamento la sanzione della conversione non poteva trovare applicazione alle società pubbliche perché le stesse sarebbero ascrivibili alla categoria degli enti pubblici [40]. Sulla base di questa premessa, quindi, avrebbe trovato diretta applicazione l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 [41]. Un altro indirizzo, invece, pur non negando la natura privatistica delle società partecipate riteneva comunque non applicabile l’istituto della conversione perché la società controllata sarebbe tenuta ad adeguare le proprie politiche di gestione del personale alle disposizioni vigenti per l’ente controllante. Quindi, l’applicazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 avrebbe portato di conseguenza all’applicazione, in questo caso in [continua ..]
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