Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

21/06/2019 - Una ragionevole visione allargata del rischio interferenziale

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Ai fini del sorgere dell’obbligo di valutazione del rischio interferenziale, con i connessi obblighi di coordinamento e di cooperazione, non rileva la qualificazione civilistica dei contratti fra le imprese, ma solo, sul piano empirico, l’esistenza materiale di un pericolo in presenza di più organizzazioni differenti.

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E’ ragionevole l’interpretazione estensiva dell’art. 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Infatti, si è detto, “ai fini dell'operare degli obblighi di coordinamento e di cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro (contratto di appalto, di opera o di somministrazione), ma all'effetto che tale rapporto origini, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (in motivazione, la Corte ha precisato che gli obblighi di cooperazione e di coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte ‘la cifra’ della loro posizione di garanzia e delimitano l'ambito della rispettiva responsabilità)” (v. Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2016, n. 30557).